Assemblea Maggioranze

Art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile prevede quanto segue.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché' non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà' di fissare più' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)), la partecipazione all'assemblea può' avvenire in modalità' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità' previste per la convocazione.


21 recensioni.

CONDOMINIO FACILE 2024

Inserto di 80 pagine dedicato alle regole e gestione del condominio

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/11/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


ASSEMBLEA DI CONDOMINIO Il preavviso non può essere derogato dal regolamento

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Tribunale di Roma sentenza 6218 del 19 aprile 2023 contiene un vademecum sulle regole che disciplinano la convocazione dell’assemblea di condominio

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


CONDOMINO FACILE

Inserto allegato al quotidiano dedicato al condomino

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/11/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


CONDOMINIO Assemblea da convocare non distante dall’edificio e in luogo «neutrale»

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La sede scelta deve poter garantire la presenza di tutti i condòmini

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/10/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Green pass per le assemblee di condominio

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Il controllo deve essere effettuato da chi gestisce i locali sede della riunione

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/07/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


VADEMECUN SULLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

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Amministratore senza requisiti, la nomina non si può impugnare

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/06/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


CONDOMINIO LA STAGIONE DELLE ASSEMBLEE

Inserto allegato al quotidiano deicato alle assemblle di condominio regole, maggioranze, 110%

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/05/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Nell’assemblea del 110% la maggioranza è sempre doppia

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Esame delle maggioranze necessarie per deliberare l'OK ai lavori del superbonus 110%

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/04/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


110% La delibera sul cappotto deve evitare di cambiare beni privati dei dissenzienti

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per deliberare l’approvazione di tale intervento è sufficiente un quorum assembleare ridotto (la maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno un terzo dei milllesimi totali dell’edificio).

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Tele assemblee condominio

Basterà la maggioranza dei condòmini per organizzare una teleassemblea condominiale

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/11/2020

Recensione di Roberto Castegnaro