Assemblea Maggioranze

Art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile prevede quanto segue.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché' non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà' di fissare più' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)), la partecipazione all'assemblea può' avvenire in modalità' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità' previste per la convocazione.


21 recensioni.

Condominio, bussola per varare il 110% nelle assemblee anti-virus da remoto

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l’ultima modifica normativa che “autorizza” le assemblee condominiali online, complica solo le cose.

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CONDOMINIO FACILE 2020

Inserto monografico sul condominio allegato al quotidiano

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/11/2019

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CONDOMINIO L’ASSEMBLEA NON DECIDE l’addebito dei danni

Addebiti al condomino per spese delle riparazioni per riparare danni alle parti comuni avvengono solitamente con l’approvazione di rendiconto e relativo riparto, spesso nella categoria delle cosiddette spese personali.

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/05/2019

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CONDOMINIO Rendiconto da inviare con gli allegati

Non possono mancare nota esplicativa, registro contabile e riepilogo finanziario

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/01/2019

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Leasing, il locatario non è un condomino

Il conduttore di immobile in leasing ai fini degli obblighi condominiali è parificato all'inquilino non al proprietario

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2018

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ASSEMBLEA DI CONDOMINIO E DELEGA

Ciascun condomino può farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta con le seguenti regole

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 05/10/2018

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ASSEMBLEA DI CONDOMINIO REGOLE DI CONVOCAZIONE

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E' l'art. 66 delle disposizioni attuattive del codice civile che regola la convocazione dell'assemblea di condominio

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/04/2018

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CONDOMINIO FACILE 2018 - INSERTO

L'assemblea, le spese, l'amministratore, i bonus, inserto allegato al quotidiano

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/12/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


CONDOMINIO TABELLA DELLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Da confedilizia una pratica tabella riepilogativa delle maggioranze in assemblea di condomionio

Autore: Non definito Fonte: Internet del 23/11/2015

Recensione di Roberto Castegnaro


Per il sì alla mediazione basta la maggioranza

Mediazione civile e maggioranze condominio assemblea. rimane il problema della maggioranza per approvare la proposta conciliativa formulata dal mediatore.

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