Cessione crediti edilizi

Il decreto legge 13/2022, in GU n. 47 del 25 febbraio 2022, ha da ultimo rivisto la disciplina della cessione dei crediti legati a interventi edilizi e di quelli emergenziali anti Covid, sono possibili un massimo di tre trasferimenti, purché effettuati in “ambiente controllato”, tra determinati soggetti “vigilati”.

In ogni caso, dopo la prima comunicazione dell’opzione, non saranno possibili cessioni parziali; a tal fine, dal 1° maggio, il credito sarà “identificato”, viaggiando con un codice identificativo univoco.

Nel dettaglio, relativamente ai bonus edilizi, viene stabilito che, dopo il primo passaggio del credito, cioè:

  • sia in caso di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore (articolo 121, comma 1, lettera a), Dl n. 34/2020);
  • sia in caso di cessione diretta del credito ad opera del beneficiario (articolo 121, comma 1, lettera b), Dl n. 34/2020).

Sono ammesse due ulteriori cessioni. Ciò a condizione che avvengano nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

In ogni caso, vige la disposizione dettata dal “decreto antifrodi” (e successivamente trasfusa nella legge di bilancio 2022) secondo la quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti indicati negli articoli 35 e 42 del Dlgs n. 231/2007, ossia nelle ipotesi, nel primo caso, di invio di segnalazione di operazione sospetta (cioè, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa) e, nel secondo caso, di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articolo 122-bis, comma 4, Dl n. 34/2020).

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