Cessione crediti edilizi

Il decreto legge 13/2022, in GU n. 47 del 25 febbraio 2022, ha da ultimo rivisto la disciplina della cessione dei crediti legati a interventi edilizi e di quelli emergenziali anti Covid, sono possibili un massimo di tre trasferimenti, purché effettuati in “ambiente controllato”, tra determinati soggetti “vigilati”.

In ogni caso, dopo la prima comunicazione dell’opzione, non saranno possibili cessioni parziali; a tal fine, dal 1° maggio, il credito sarà “identificato”, viaggiando con un codice identificativo univoco.

Nel dettaglio, relativamente ai bonus edilizi, viene stabilito che, dopo il primo passaggio del credito, cioè:

  • sia in caso di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore (articolo 121, comma 1, lettera a), Dl n. 34/2020);
  • sia in caso di cessione diretta del credito ad opera del beneficiario (articolo 121, comma 1, lettera b), Dl n. 34/2020).

Sono ammesse due ulteriori cessioni. Ciò a condizione che avvengano nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

In ogni caso, vige la disposizione dettata dal “decreto antifrodi” (e successivamente trasfusa nella legge di bilancio 2022) secondo la quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti indicati negli articoli 35 e 42 del Dlgs n. 231/2007, ossia nelle ipotesi, nel primo caso, di invio di segnalazione di operazione sospetta (cioè, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa) e, nel secondo caso, di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articolo 122-bis, comma 4, Dl n. 34/2020).

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Opzioni cessioni bonus edilizi aggiornati software e specifiche

Nuovo software di compilazione e controllo e nuove specifiche tecniche per l’invio telematico delle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione delle detrazioni relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi

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Bonus edilizi per le spese 2021 le opzioni entro il 15 ottobre

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Bonus casa, cessioni ai supplementari

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Al 30 novembre 2022 riaperto il temine per trasmettere le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue delle spese 2020.

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Superbonus, come correggere gli errori

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Cessione dei bonus edilizi, le novità dei decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis”

Circ. 33 Il fornitore e il cessionario rispondono solo per dolo o colpa grave, a patto che siano state rispettate le previsioni di legge e siano stati acquisiti il visto di conformità e l’asseverazione

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Sblocco Cessione crediti edilizi la circ. 33 sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis

Online la circolare n. 33 del 6.10.2022 sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e decreti Aiuti Bis. Chiarimenti sulla cessione crediti ai correntisti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione

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Aiuti bis è convertito in legge

Convertito il decreto legge 115/2022, contenenti misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e con la limitazione di responsabilità negli acquisti dei crediti edilizi

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Superbonus e cessione dei crediti, nuovi limiti per le responsabilità

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Responsabilità solidale per dolo o colpa grave. Visto ad hoc per la retroattività

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Dl. SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO - Bonus edilizi cessioni senza il vincolo del 1° maggio

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