Il decreto legge 13/2022, in GU n. 47 del 25 febbraio 2022, ha da ultimo rivisto la disciplina della cessione dei crediti legati a interventi edilizi e di quelli emergenziali anti Covid, sono possibili un massimo di tre trasferimenti, purché effettuati in “ambiente controllato”, tra determinati soggetti “vigilati”.
In ogni caso, dopo la prima comunicazione dell’opzione, non saranno possibili cessioni parziali; a tal fine, dal 1° maggio, il credito sarà “identificato”, viaggiando con un codice identificativo univoco.
Nel dettaglio, relativamente ai bonus edilizi, viene stabilito che, dopo il primo passaggio del credito, cioè:
Sono ammesse due ulteriori cessioni. Ciò a condizione che avvengano nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
In ogni caso, vige la disposizione dettata dal “decreto antifrodi” (e successivamente trasfusa nella legge di bilancio 2022) secondo la quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti indicati negli articoli 35 e 42 del Dlgs n. 231/2007, ossia nelle ipotesi, nel primo caso, di invio di segnalazione di operazione sospetta (cioè, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa) e, nel secondo caso, di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articolo 122-bis, comma 4, Dl n. 34/2020).
Approvato in via definitiva il DL. 17 con le disposizioni per contenere i costi di luce e gas e quarta cessione per i crediti edilizi e 110%
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/04/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Sgr, Sicaf, Sicav e Sim aappartenenti a un guppo bancario, sono da considerarsi intermediari finanziari abilitati all’acquisto di crediti edilizi dopo la prima cessione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/04/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano dedicato ai bonus edilizi
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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Le difficoltà nel cedere il credito - Le possibilità per chi perde il treno dell’opzione entro giovedì 7 aprile - Il secondo Sal può essere ceduto a un soggetto diverso da chi ha acquistato il primo
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Codice tributo per per i crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Commento e tabella con tutti i documenti necessari sia per detrarre il superbonus e gli altri bonus edili potenzialmente cedibili), sia per effettuare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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Sale da uno a tre il numero di passaggi di mano consentiti, ma soltanto se gli ulteriori due sono a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati ovvero di imprese di assicurazione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro