Ok del Senato al “decreto Energia”: le misure contro i rincari sono legge
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/04/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/04/2022
Approvato in via definitiva il DL. 17 con le disposizioni per contenere i costi di luce e gas e quarta cessione per i crediti edilizi e 110%
Fra le novità:
- possibile una quarta cessione dei crediti fiscali, ma soltanto se effettuata da istituti bancari nei confronti di propri correntisti;
- prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti, delle opzioni di cessione e sconto in fattura;
- per tutto il 2022, la registrazione dei contratti d’uso gratuito a favore dei profughi dall’Ucraina avverrà in esenzione dalle imposte di registro e di bollo.
Sono alcune delle novità fiscali introdotte durante l’esame parlamentare del Dl 17/2022 (Atto Senato 2588), riepilogate nello schema che segue (per una panoramica sulle principali disposizioni contenute nel testo originario, vedi “È in Gazzetta il decreto Energia con le misure contro il caro bollette”).
Art. 3-bis (nuovo) Strategia nazionale contro la povertà energetica |
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, un decreto del ministro della Transizione ecologica dovrà definire la “Strategia nazionale contro la povertà energetica”, per elaborare misure strutturali e di lungo periodo e per integrare le azioni già in corso di esecuzione e quelle programmate nell’ambito delle politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica, generalmente classificabili in tre tipologie, a seconda della finalità: riduzione della spesa energetica delle famiglie (ad esempio, bonus o tariffe sociali); miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni (regolamenti, agevolazioni fiscali, ecc.); sussidi a famiglie con redditi bassi. Saranno svolte consultazioni pubbliche sia sullo schema della Strategia sia in fase di attuazione delle misure adottate. La novella arriva tramite inserimento dei nuovi commi da 6-bis a 6-quinquies nell’articolo 11 (“clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”) del Dlgs 210/2021. |
Art. 6 (modificato) Interventi in favore del settore dell’autotrasporto |
Ampliato il perimetro di applicazione della norma che destina 29,6 milioni di euro alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto scarsamente inquinanti: oltre a quelli di ultima generazione a bassissime emissioni appartenenti alla categoria Euro VI/D, vengono ora ammessi anche tutti i veicoli Euro VI (Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A) ed Euro V. A tali operatori è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione di quei mezzi: è un additivo per i motori diesel, che riduce le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico e il cui prezzo è cresciuto a causa dell’aumento del costo del metano necessario per produrlo (comma 3). |
Art. 7 (modificato) Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
Rinnovata e prolungata la sospensione – concessa dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 923 e 924, legge 234/2021) – dei versamenti dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (vedi “Legge di bilancio 2022 e sport – 1. Prosegue lo stop ai versamenti”). Lo stand by per le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, l’Iva e le imposte sui redditi, già concesso da gennaio ad aprile, proseguirà fino al 31 luglio 2022, includendo anche i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e lo stesso 31 luglio. Di conseguenza, cambia anche la tempistica per il pagamento delle somme sospese: vi si potrà provvedere, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022, anziché il 30 maggio, ovvero in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con un’ultima rata, per il restante 50%, da versare entro il 16 dicembre (commi 3-bis e 3-ter – nuovi). |
Art. 25-bis (nuovo) Riassegnazione di risorse in favore dell’emittenza locale |
Cambia ancora la disciplina del “bonus pubblicità”, il credito d’imposta per gli investimenti incrementali effettuati da imprese e lavoratori autonomi in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis, Dl 50/2017): dal 2023 resta fuori dal perimetro di applicazione della misura agevolativa la pubblicità sulle emittenti locali. Tuttavia, a compensazione dell’esclusione, vengono destinati 15 milioni di euro al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (articolo 1, legge 198/2016). |
Art. 26 (modificato) Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale |
Per il solo 2022, slitta di un mese e mezzo, dal 30 aprile al 15 giugno, il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome con squilibrio finanziario nell’ambito del servizio sanitario devono provare ad “aggiustare” i conti (articolo 1, comma 174, legge 311/2004). Ne consegue che il presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, avrà tempo fino al 15 luglio, anziché fino al 31 maggio, per adottare i necessari provvedimenti per il ripianamento del disavanzo di gestione, inclusi l’incremento dell’addizionale Irpef e le maggiorazioni dell’aliquota Irap (comma 2-bis – nuovo). Sempre per il 2022, sono prorogati anche i termini per l’approvazione di documenti contabili da parte delle Regioni e delle Province autonome (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), Dlgs 118/2011): per il rendiconto relativo all’anno 2021, il Consiglio avrà tempo fino al 30 settembre 2022, non più fino al 31 luglio, previo ok da parte della Giunta entro il 30 giugno, anziché entro il 30 aprile; per il bilancio consolidato, invece, la scadenza è spostata dal 30 settembre al 30 novembre (comma 2-ter – nuovo). |
Art. 29 (modificato) Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni |
Slittano dal 15 giugno al 15 novembre 2022 gli adempimenti connessi alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Si tratta, in particolare, della redazione e del giuramento della perizia di stima nonché del versamento, in unica soluzione o come prima rata in caso di pagamento frazionato, dell’imposta sostitutiva, con applicazione dell’aliquota del 14%. |
Art. 29-bis (nuovo) Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
In materia di bonus edilizi, cambia ancora la disciplina delle agevolazioni fruite optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione fiscale non sfruttata direttamente nella dichiarazione dei redditi (articolo 121, Dl 34/2020). In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), sarà possibile anche una quarta e ultima cessione. In tal caso, però, è ammesso soltanto il passaggio da una banca a un soggetto con il quale ha stipulato un contratto di conto corrente, vale a dire un suo correntista. |
Art. 29-ter (nuovo) Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita Iva |
Ulteriore slittamento, per l’anno 2022, della scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: potranno inviare le opzioni fino al 15 ottobre 2022. Nulla cambia, invece, per gli altri contribuenti: per loro, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quater, Dl 4/2022), rispetto all’ordinaria scadenza del 16 marzo, che era già stata differita al 7 aprile dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022). |
Art. 38 (modificato) Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale |
Sancita l’esenzione fiscale, per tutto il 2022, dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina o di altri soggetti provenienti da quello Stato. La registrazione di tali atti, pertanto, non sconta le previste imposte di registro, nella misura fissa di 200 euro, e di bollo, pari a 16 euro ogni quattro facciate di contratto e, comunque, ogni cento righe (comma 2 – nuovo). |
Art. 42 (modificato) Disposizioni finanziarie |
Rettificata, rispetto al testo di partenza del decreto, la disposizione che aveva differito, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi la deduzione della quota del 12% dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione (articolo 16, commi 4 e 9, Dl 83/2015), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021: il differimento, ora, è al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi e riguarda la quota di deducibilità prevista con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Pertanto, la quota sospesa sarà deducibile in quattro esercizi, nella misura del 3% all’anno, dal 2023 al 2026 (comma 1 – modificato). Inoltre, la quota del 10% relativa al 2018, già differita al 2026 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1056, legge 145/2018), è anticipata al 2022 per il 53% del suo ammontare, con il restante 47% che rimane differito al 2026; vengono poi fornite specifiche indicazioni sulle modalità di determinazione degli acconti dovuti per ciascuno dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni dal 2022 al 2027 (commi 1-bis e 1-ter – nuovi). |
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