I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del Dl 331/1993, servono per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dove sono conservati.
Nei casi previsti dal comma 6 del citato articolo 50-bis, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chi estrae i beni ed è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta.
L'estrazione si effettua in reverse charge se i beni introdotti sono di provenienza extraue e chi li estrae ha dei reqisiti di affidabilità fiscale.
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Tratto dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro v. 1.8 del 30.9.2022
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