ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA E FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/10/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/10/2022
Tratto dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro v. 1.8 del 30.9.2022
Descrizione dell’operazione
il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 (caso B).
Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2).
In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:
- nel caso A1 integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore UE;
- nel caso B1 emette autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;
- nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.
A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.
Tale documento sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.
Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:- nel caso A1 integra manualmente la fattura ricevuta dal fornitore UE;
- nel caso B1 emette autofattura cartacea;
- nei casi A2 e B2 integra manualmente con IVA il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.
Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, al momento dell’estrazione dei beni dal deposito, il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite vecchio esterometro dell’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto intracomunitario).
In generale l’obbligo di trasmissione dei dati tramite il vecchio esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica) sussiste in un momento diverso e in particolare: - all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6;
- all’atto dell’acquisto da soggetto non residente (UE o extra-UE) di beni che si trovano all’interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, fermo restando quanto appena esposto circa il momento in cui sorge l’obbligo di trasmissione dei dati di cui al comma 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il predetto obbligo si ritiene assolto con la trasmissione di un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6 nell’ipotesi d’introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario oppure di un documento con codice TD19 e Natura N3.6 nell’ipotesi di acquisto da soggetto non residente (UE o extra-UE) di beni che si trovano all’interno del deposito.
Compilazione del documento Fattura elettronica TD22
Campo cedente/prestatore: - nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza;
- nel caso B1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza;
- nei casi A2 e B2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): dati del cedente (estero o residente) con l’indicazione del paese di residenza, relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito.
Campo cessionario/committente: in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), identificativo IVA di colui che effettua l’estrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione.
Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra- UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario.
L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito.
Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito.
In alternativa, valorizzazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell’IVA, che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura).
In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito da SDI alla fattura ricevuta, se disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione del documento integrativo
Se il documento integrativo TD22 riporta il riferimento alla bolletta doganale oppure un C/P italiano, comporta la registrazione dell’imponibile e dell’imposta nel registro delle fatture emesse e della sola imposta nel registro delle fatture acquisti.
Se il TD22 non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un C/P UE, dovrà essere annotata solo l’imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro fatture acquisti.
Nel caso in cui in fase di estrazione l’imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
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