I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del Dl 331/1993, servono per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dove sono conservati.
Nei casi previsti dal comma 6 del citato articolo 50-bis, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chi estrae i beni ed è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta.
L'estrazione si effettua in reverse charge se i beni introdotti sono di provenienza extraue e chi li estrae ha dei reqisiti di affidabilità fiscale.
Mancanza di istruzioni sistematiche. Black box. Introduzione o acquisto in deposito e successiva estrazione.
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Contabilità Finanza e Controllo nr. 08-09/20 del 28/08/2003 pag. 819Recensione di Paolo Robinelli
Circolare assonime n. 28 del 4.7.2003 a commento della RM. 113/E del 22.5.2003 casi di non abbligatorietà di emissione di autofattura quando si estraggono i beni da un deposito IVA.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 185 del 08/07/2003 pag. 26Recensione di Roberto Castegnaro
Risoluzione sugli acquisti da soggetti comunitari
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 140 del 23/05/2003 pag. 26Recensione di Stefano Colombo