I commi 1003 e 1004 della legge di bilancio 2021 hanno abolito, dal 1° gennaio 2022, l'esterometro; la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.
Il DL. 146/2021 ha tuttavia posticipato il tutto al 1 luglio 2022, quindi fino a tale data rimane l'invio dell'esterometro poi sostituito dall'invio dei dati tramite la procedura della Fattura elettronica.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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L'art. 1 c. 3-bis del D.Lgs. 127/2015, prevede che dal 1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni:
l’obbligo comunicativo (esterometro) riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
In merito a tale adempimento, infatti, conta soltanto che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso e non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini iva, nel territorio nazionale.
Le uniche esclusioni riguardano le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La circolare 14/2019 conferma l'esclusione da questo obbligo per minimi e forfettari.
I chiarimenti delle Entrate, sono stati dati inizialmente con una Faq nel portale «Fatture e corrispettivi», in cui si dice di utilizzare la precedente procedura dello spesometro.
Le prime istruzioni formalizzate sono contenute nella circolare sulla fatturazione elettronica di giugno 2019, non tanto per spiegare come si deve compilare l’esterometro, ma soltanto – al punto 4.2 – per i riflessi sanzionatori a carico di chi non adempie correttamente.
Dal 2020 la cadenza di invio diventa trimestrale con termine entro il mese successivo al trimestre.
Dal 1° luglio 2022 stop alle comunicazioni trimestrali
I soggetti passivi, cioè gli “operatori economici”, sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.
Al riguardo, con il passaggio all’utilizzo del Sistema di interscambio (Sdi) per l’invio delle comunicazioni, a cambiare non sono soltanto modalità e procedure ma anche la tempistica dell’adempimento.
Infatti, si passa dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica “per singola operazione”.
In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati:
Inserto allegato al quotidiano con le novità della conversione del DL. collegato alla manovra 2022
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/12/2021Recensione di Roberto Castegnaro
I dati potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Faq di AssoSoftware: niente bollo, esterometro e Intrastat per la cessione
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Il termine ordinario per presentare il riepilogo sarebbe stato lo scorso 2 agosto (il 31 luglio era sabato), ma l’articolo 37, c. 11-bis, del Dl n. 223/2006, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto a quest'ultima data
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/08/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Scade venerdì 30 aprile la prima presentazione annuale delle comunicazioni relative alle operazioni da e verso l’estero
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/04/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Dal superbonus 110% alle agevolazioni sugli affitti all'IVA fino al reddito d'impresa le risposte dell'agenzia entrate da 5 a 30
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/01/2021 pag. 23-26Recensione di Roberto Castegnaro
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Telefisco dal 1° gennaio 2021 nell’esterometro non deve essere indicato alcun codice Natura
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/01/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, obbligatorio dal 1° gennaio 2021.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/11/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Trasmissione nel 2021 di docuemnti datati 2020 nessuno scarto
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/10/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Le specifiche delle fatture elettroniche anche per l’esterometro
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/08/2020Recensione di Roberto Castegnaro