L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale.
L'obbligo decorre dal 1.1.2017 si considera l’arco temporale di 3 anni (2017-2019 2020-2023 ecc.) nei quali maturare almeno 60 crediti formativi di cui almeno 20 all’anno.
Un’ora di formazione = 1 credito formativo
Almeno 10 crediti vanno acquisiti sulle materie del gruppo A) gli altri 10 possono indifferentemente essere acquisiti nei tre gruppi A, B o C.
Il revisore iscritto al registro deve quindi maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione).
il sistema della formazione continua per i revisori legali si regge su tre diversi canali di formazione, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero:
Contabilità pubblica, crisi d'impresa e diritto tributario tetto massimo alle ore che rilevano per la formazione revisori sugli ulteriori 10 crediti nelle materie non caratterizzanti
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 05/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/10/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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