FORMAZIONE REVISORI SOSTENIBILITA' CIRCOLARE MEF 37/2024

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/11/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/11/2024

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Triennio 2023-2025 ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali. Obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità.


Cinque crediti del gruppo D e la domanda per abitarsi alla revisione dei bilanci di sostenibilità se revisori già iscritti.

Quanto segue è tratto dalla Circolare n. 37/2024 del MEF

Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, novellando il decreto n.39 del 2010, ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità; tale informativa è soggetta a un’attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata.

In particolare, è stata prevista la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Lo stesso decreto legislativo dispone, quindi, che il soggetto incaricato della revisione possa essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, regolamentando i
requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività di assurance e le relative
modalità di abilitazione.

Secondo quanto consentito dalla normativa europea, è stato previsto un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 (articolo 18 del decreto legislativo n. 125 del 2024).

Periodo transitorio revisori già iscritti

E' previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 39 del 2010, come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 125 del 2024.

Il citato articolo 6, comma 1-bis, prevede, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.

In attesa del decreto di forniscono alcuni chiarimenti utili al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni transitorie.

Crediti che abilitano alla revisione di sostenibilità D

Per consentire l’acquisizione o l’aggiornamento delle conoscenze sulle tematiche caratterizzanti la rendicontazione e la relativa attestazione in materia di sostenibilità ancor prima del recepimento della citata Direttiva UE 2022/2464, il ministero ha inserito nel Programma di aggiornamento professionale del 2024 un apposito gruppo di argomenti, contraddistinto dalla lettera D), denominato “Rendicontazione di sostenibilità”.

Tali materie sono quelle riportate all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2022/2464.

Su tale punto, si rende innanzitutto necessario chiarire che tutti gli argomenti elencati nel citato gruppo D) del programma annuale 2024 e indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità.

Crediti da maturare

Per gli anni formativi 2024 e 2025, gli iscritti al Registro che intendano presentare istanza finalizzata all’abilitazione al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dovranno aver maturato almeno cinque crediti annuali sulle materie
caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza.

Per l'emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di presentazione dell’istanza non sono previsti dalla norma primaria termini.

Per le richieste di abilitazione presentate nel 2025, saranno ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 125 del 2024.

Resta esclusa, invece, la possibilità di avvalersi di crediti formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024.

Parimenti, non appare possibile frazionare, ai fini dell’abilitazione, i crediti richiesti ripartendoli tra due annualità (maturazione di una parte dei 5 crediti abilitanti nel 2024 e della parte rimanente nel 2025).

Si sottolinea, inoltre, che a decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al Registro saranno tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua previsti dal novellato articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero almeno venticinque crediti formativi ogni anno, di cui almeno:

  • 10 caratterizzanti la revisione legale e;
  • 10 caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

 

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