l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno), era prevista dalla legge di bilancio 2019.
La stessa doveva applicarsi a partire dal 1° gennaio 2020 (art. 1, commi 17-22, legge 145/2018 e circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, par. 1.2).
legge di bilancio 2023 c. 55-57 Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva
Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario, viene prevista per il solo 2023, una tassazione agevolata, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria.
Sarà tassato con un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, l’incremento del reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 rispetto al maggiore reddito dichiarato nei tre anni precedenti, quest’ultimo ridotto del 5%.
L’agevolazione, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza dell’agevolazione.
Il codice tributo da utilizzare per versare l’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche
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La modulistica della flat tax nella dichiarazione dei redditi
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Chiusa la consultazione pubblica, online la circolare 18/2023 con i chiarimenti sulle modalità di calcolo e sui requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere al beneficio fiscale introdotto dal Bilancio 2023
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Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non forfetari, è prevista per il solo 2023, una tassazione agevolata, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/06/2023Recensione di Roberto Castegnaro