Flat tax circolare in consultazione osservazioni entro il 15 giugno
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/06/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/06/2023
Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non forfetari, è prevista per il solo 2023, una tassazione agevolata, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria
Dal notiziario interfile fiscale n. 1/2023
c. 55-57 Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva
Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario, viene prevista per il solo 2023, una tassazione agevolata, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria.
Sarà tassato con un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, l’incremento del reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 rispetto al maggiore reddito dichiarato nei tre anni precedenti, quest’ultimo ridotto del 5%.
L’agevolazione, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza dell’agevolazione.
55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del TUIR., di cui al DPR. n. 917/86, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55.
57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.
Ora l'agenzia propone in consultazione pubblica, lo schema di circolare che fornisce chiarimenti sul nuovo regime della cosiddetta tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge di bilancio 2023.
Il documento di prassi è online in versione “bozza” per consentire a esperti, professionisti e associazioni di categoria di condividere con l’Amministrazione eventuali considerazioni e proposte di modifica o di integrazione.
I suggerimenti dovranno essere inviati, entro il 15 giugno 2023, all’indirizzo di posta elettronica dc.cn.consultazionepubblica@agenziaentrate.it, secondo lo schema: tematica; paragrafo della circolare; osservazione; contributo; finalità.
Indietro