l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno), era prevista dalla legge di bilancio 2019.
La stessa doveva applicarsi a partire dal 1° gennaio 2020 (art. 1, commi 17-22, legge 145/2018 e circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, par. 1.2).
legge di bilancio 2023 c. 55-57 Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva
Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario, viene prevista per il solo 2023, una tassazione agevolata, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria.
Sarà tassato con un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, l’incremento del reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 rispetto al maggiore reddito dichiarato nei tre anni precedenti, quest’ultimo ridotto del 5%.
L’agevolazione, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza dell’agevolazione.
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Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non forfetari, è prevista per il solo 2023, una tassazione agevolata, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria
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