Scadenza dei pagamenti (Nuova IMU L. 160/2019)
762. In deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno2019.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascunanno.
763. Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), (Enti pubblici e religiosi) è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
Esonero abitazione principale o pagamento di una mini rata, dipende dalle delibere del comune.
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Le delibere IMU e TASI vanno pubblicate nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.lgs. n. 360/98. Ecco il link
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 21/05/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Promemoria sul versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2017 che deve essere eseguito entro il prossimo 18 dicembre (il termine ordinario del 16 dicembre, infatti, cade di sabato)
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