IVA PER CASSA
Il meccanismo del regime IVA per Cassa le cui regole sono da ultimo state dettate dall’art. 32-bis del DL. 83/2012 è applicabile dal 1° dicembre 2012, prevede che chi emette la fattura in regime di IVA per cassa, non versa la relativa imposta fintantoché non ha incassato il relativo corrispettivo, ugualmente prevede che anche le fatture di acquisto seguano lo stesso trattamento.
Chi applica l’IVA per cassa, versa e detrae solamente l’IVA relativa alle fatture di vendita incassare e di acquisto pagate.
Con queste regole il cliente che riceve una fattura soggetta al regime in parola, può detrarsi regolarmente l’IVA.
In caso di incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Identificazione del momento del pagamento
Con la circolare 1/2013 è stato chiarito che indipendentemente dalla formale conoscenza dell’accredito sul conto corrente, acquisita tramite il documento contabile inviato dalla banca, dovrà farsi riferimento alla cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partite dal quale può essere utilizzata la somma accreditata sul conto.
Limite del Volume d’affari
Possono accedere al regime di cassa i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedano di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
In caso di inizio attività il limite di due milioni di euro non deve essere ragguagliato ad anno.
Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2013 nel volume d’affari rientrano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fuori campo IVA (per mancanza del requisito della territorialità) di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR. n. 633/72.
Il contribuente che applica il regime IVA per cassa deve comunque adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione.
Supero del volume d’affari
Il superamento del limite di due milioni di euro di volume d’affari comporta l’automatica uscita dal regime dell’IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Dossier n. 19 dedicato al nuovo regime in vigore dal 1 dicembre 2012
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 309 del 08/11/2012 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
A pochi giorni dal termine del 1° dicembre l'agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale emanato ieri, scioglie le ultime incognite sul nuovo regime per cassa
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 323 del 22/11/2012 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
Riepilogo degli articoli pubblicati nella sezione norme e tributi del lunedì.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 327 del 26/11/2012Recensione di Roberto Castegnaro
Emanata la circolare che illustra il nuovo regime IVA per cassa in vigore dal 1.12.2012.
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 328 del 27/11/2012 pag. 26Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1° dicembre è possibile aderire al regime IVA per cassa, si versa la differenza fra IVA incassata e IVA pagata.
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 334 del 03/12/2012 pag. 1Recensione di Roberto Castegnaro
Passaggio dal vecchio a nuovo regime IVA per cassa e note di accredito.
Autore: Antonelli Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 335 del 04/12/2012 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
Riepilogo argomenti della sezione tributi del lunedì
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 62 del 04/03/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Commento monografico sul nuovo regime IVA per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012.
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale nr. 70 del 12/03/2013Recensione di Roberto Castegnaro
L'opzione per il regime dell'Iva per cassa dovrà essere confermata nella dichiarazione Iva 2014.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/09/2014 pag. 50Recensione di Roberto Castegnaro