La legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.189 del 14 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017 è intervenuta disciplinando in modo organico il contratto.
«Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».
A differenza del leasing finanziario, il leasing operativo è un tipo di leasing che prevede l’utilizzo di un bene dietro pagamento di un corrispettivo (canone) che non trasferisce all’utilizzatore tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà del bene.
I contratti di leasing continuano anche nell'ipotesi di fallimento della società di leasing
Autore: Roscini Vitali Franco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 353 del 27/12/2003 pag. 19Recensione di Roberto Castegnaro
Vizi dei beni oggetto del contratto di leasing e soggetti legittimati ad agire.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 149 del 01/06/2009 pag. 7Recensione di Roberto Castegnaro
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Leasing, definizione, trattamento contabile secondo i principi nazionali e internazionali, regime fiscale
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2024Recensione di Roberto Castegnaro