LEASING FINANZIARIO E LEASING OPERATIVO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/02/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2024


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Leasing, definizione, trattamento contabile secondo i principi nazionali e internazionali, regime fiscale


Il leasing è un contratto con il quale un soggetto (concedente) concede in locazione a un altro soggetto (utilizzatore) un bene che il concedente ha acquistato (o fatto costruire) su indicazione del concedente stesso, con facoltà di quest’ultimo di divenirne proprietario versando un prezzo prestabilito (cosiddetto “riscatto”).

La legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.189 del 14 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017 è intervenuta disciplinando in modo organico il contratto prima non previsto e quindi atipico.

«Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».

Leasing finanziario e operativo

A differenza del leasing finanziario, il leasing operativo è un tipo di leasing che prevede l’utilizzo di un bene dietro pagamento di un corrispettivo (canone) che non trasferisce all’utilizzatore tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà del bene.
Secondo il documento Oic n. 12 (Appendice A), i seguenti indicatori possono essere considerati (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:

  • il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria
  • il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l’opzione, cosicché, all’inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata
  • la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non è trasferita
  • all’inizio del contratto, il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al fair value del bene locato
  • i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Contabilizzazione

Le società utilizzatrici che predispongono il bilancio secondo lo schema di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile (Oic adopter), contabilizzano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati (anche in locazione finanziaria) tra i costi della produzione, voce B8 “per godimento di beni terzi” del conto economico.

Quindi le operazioni di leasing finanziario continuano ad essere rappresentate secondo il metodo patrimoniale.
Ne deriva che il bene concesso in locazione finanziaria deve essere iscritto tra le attività nel bilancio della società concedente e che i canoni di leasing devono essere iscritti nel conto economico dell’utilizzatore.

Nei principi contabili internazionali, in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio dei leasing, lo standard di riferimento è l’Ifrs 16.
L’Ifrs 16 è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce il precedente Ias 17. L’Ifrs 16 introduce dei cambiamenti importanti con riferimento ai contratti di locazione.
In particolare, a decorrere dall’esercizio 2019, per effetto dell’applicazione del nuovo Principio Ifrs 16, tutti i contratti di locazione e, cioè, sia i leasing finanziari, sia i leasing operativi, nonché i noleggi o i contratti di servizi devono essere contabilizzati, da parte del soggetto utilizzatore, con il c.d. metodo finanziario, ossia rilevando l’asset nell’attivo dello stato patrimoniale e il debito verso il fornitore tra le passività.

L’introduzione del nuovo Principio Ifrs 16 non garantisce una “simmetria” di rilevazione contabile tra il soggetto locatore e il locatario, in quanto il primo dei due soggetti continua a dovere adottare un trattamento contabile distinto a seconda che si tratti di un contratto di leasing operativo o di un contratto di leasing finanziario. In particolare, nel caso di leasing finanziario, deve iscrivere un credito per l’operazione finanziaria di leasing ed imputare a conto economico gli interessi attivi che costituiscono la componente finanziaria del canone. Contestualmente, la parte del canone che rappresenta la quota capitale deve ridurre il valore del credito derivante dall’operazione di finanziamento.
Nel caso di leasing operativo o di noleggio, è lo stesso produttore che, a fronte del pagamento di un canone, concede in godimento all’utilizzatore un bene, spesso fornendo anche ulteriori servizi.
In tal caso, il bene è iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto concedente, è ammortizzato e i canoni concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio come ricavi.

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