Pegno

Il pegno è disciplinato dall'art. 2784, del codice civile che recita: "Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili".

Il pegno si costituisce per contratto e, differentemente dall'ipoteca in cui il contraente non viene spossessato del proprio bene, con il pegno il debitore perde (normalmente) il possesso del bene.

 

Pegno non possessorio

Il decreto 114/2021 ha istituito in Italia il registro dei pegni mobiliari non possessori.

L’istituto previsto dall’art. 1 del Dl 59/2016 prevede la nuova facoltà per il nostro ordinamento di costituire in pegno beni determinabili o determinati e senza necessità di privarsi del possesso degli stessi, a garanzia dei soli crediti inerenti all’attività d’impresa. Con la legge di conversione 119/2016 la misura è stata estesa anche alla garanzia su crediti concessi a terzi.

Il pegno non possessorio è riservato ai «beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa» (articolo 1, c. 2, del DL. 59/2016)

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11 recensioni.

Nuovo pegno con super-garanzia Il Dl 59 contiene un istituto tipico della cultura USA

Il pegno “non possessorio” fa un ingombrante e chiassoso ingresso nel nostro ordinamento con il Dl 3 maggio 2016 n. 59

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/05/2016

Recensione di Roberto Castegnaro