L’agevolazione prima casa, prevista dal Testo unico dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” - Nota II bis, articolo 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 - è stata ritoccata dal Dl n. 69/2023 (articolo 2, comma 1).
Alla luce delle modifiche, lo sconto sul Registro può essere applicato più facilmente da chi si è trasferito all’estero per lavoro.
Per usufruire del vantaggio fiscale occorre che il richiedente abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e che l’immobile sia nel comune di nascita, oppure in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
La circolare n. 3/2024, ha chiarito che l’intervento normativo ha svincolato, il beneficio dalla cittadinanza dando rilievo al verificarsi dei requisiti oggettivi richiesti.
In definitiva, possono usufruire del Registro agevolato le persone fisiche che contestualmente:
Inoltre, devono essere rispettate le altre condizioni previste dalla Nota II-bis:
Non è invece richiesto, ai residenti all’estero per lavoro, di stabilire la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato o che questo sia destinato ad abitazione principale.
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Trattamento di favore introdotto per incentivare l’acquisto di un’abitazione in Italia da parte dei cittadini residenti all’estero a causa della loro attività.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/12/2025Recensione di Roberto Castegnaro
Confermata la possibilità di accesso ai benefici per l’acquisto di un immobile in un Comune diverso dall’ultima residenza in Italia e di un terreno edificabile all’estero
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2025Recensione di Roberto Castegnaro