Nel novero delle disposizioni agevolative previste a favore degli enti sportivi dilettantistici vi è quella secondo cui per le associazioni e le società, che hanno scelto di applicare il regime speciale disciplinato dalla legge 398/1991, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro, i proventi realizzati:
Questa previsione è dettata dall’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge 133/1999; sebbene la disposizione faccia riferimento alle sole associazioni, essa è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche (cfr articolo 90, comma 1, legge 289/2002).
La mancata redazione del rendiconto dei proventi realizzati nell’ambito di una raccolta pubblica di fondi da parte di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica, non determina, di per sé, l’inapplicabilità della norma che esclude da Ires tali proventi.
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 25/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Fino al 10 aprile le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le Associazioni sportive dilettantistiche possono presentare le istanze per il contributo senza effettuare alcun versamento
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro