L'identificazione ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, avviene nei casi previsti dall'art. 17 terzo comma del DPR. n. 633/72.
Il soggetto non residente - comunitario o extraUe - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto Ue oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto Ue o extraUe), fermo restando che detta nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente.
Una volta nominato, il rappresentante fiscale - che deve essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente nel territorio dello Stato (cfr. risoluzione n. 341433 del 20 maggio 1983) - risponde in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato (cfr. risoluzione n. 31 del 1° marzo 2005; circolare n. 13 del 1994, punto 8 e risoluzione n. 548161 del 30 marzo 1974). Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante - riconducibile ad un mandato con rappresentanza - deve essere ufficializzato con un atto formale, che va predisposto in un momento antecedente ovvero contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA in Italia, effettuata mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12.
Le modalità di nomina del rappresentante fiscale sono definite all'articolo 1, comma 4, del DPR. n. 441/1997, che dispone:
"Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.".
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