Nomina rappresentante fiscale firmata e annotata in Agenzia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/09/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/09/2022
La nomina del rappresentante fiscale può avvenire anche tramite una lettera in carta semplice firmata presso l'agenzia
Risposta n. 442 del 2 settembre 2022.
La nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta estera può avvenire anche tramite una lettera in carta semplice presentata presso l’Agenzia delle entrate e sottoscritta dai soggetti con potere di firma del rappresentato e del rappresentante. La lettera sarà annotata contestualmente nell’apposito registro.
A chiedere delucidazioni è una società statunitense di commercio all’ingrosso, senza stabile organizzazione in Italia, che intende identificarsi ai fini Iva nel nostro Paese nominando un rappresentante fiscale.
Il primo dubbio dell’istante fa riferimento a una delle modalità possibili per effettuare la nomina del rappresentante secondo l’articolo 1, comma 4, del Dpr n. 441/1997. In particolare l’istante vuol sapere cosa intenda la norma per “lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio Iva competente”.
La società chiede, inoltre, in relazione alla compilazione del modello AA7/10, se il nominato, persona fisica, possa essere titolare di ulteriori posizioni Iva autonome, oltre alla propria, per quante società non residenti dallo stesso rappresentate e se nel modello debba essere indicata, come tipologia di dichiarazione, la dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (1), o quella relativa a soggetti già in possesso del numero di codice fiscale (2).
La risposta dell’Agenzia, come di consueto, definisce, innanzitutto, il quadro normativo della questione descritta nell’interpello, riguardante, in questo caso, il corretto comportamento fiscale ai fini Iva di un soggetto estero che opera in Italia privo di stabile organizzazione.
In estrema sintesi, il soggetto non residente, comunitario o non, che effettua nel nostro Paese operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i propri diritti direttamente, se residente in uno Stato Ue oppure in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità, oppure nominare un rappresentante fiscale residente in Italia.
Con l’occasione le Entrate ricordano che gli operatori Iva del Regno Unito, nonostante la Gran Bretagna non faccia più parte dell’Unione europea, possono continuare a mantenere la propria identificazione diretta Iva in Italia o aprirne senza che sia necessario nominare un rappresentante fiscale.
Il documento di prassi ricapitola, inoltre, i requisiti e le funzioni del rappresentante fiscale precisando che dalla norma deriva per il rappresentante una responsabilità in solido, nei confronti del Fisco, con il soggetto rappresentato. Per questo il rapporto fiduciario trai i due è riconducibile a un mandato con rappresentanza che deve essere ufficializzato per mezzo di un atto formale, predisposto prima o contestualmente alla presentazione dei modelli AA7/10 o AA9/12 di inizio attività.
Gli atti ammessi sono quelli individuati dall’articolo 1, comma 4, del Dpr n. 441/1997: atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate. In aggiunta a questi, la nomina può avvenire attraverso un atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di “Apostille”, oppure legalizzato dal console italiano all'estero.
Ciò detto l’amministrazione finanziaria, con riferimento al primo quesito dell’istante, relativo alla nomina tramite lettera annotata nell’apposito registro, spiega che la lettera menzionata dalla norma può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva. In essa devono essere indicati i dati identificativi della società estera rappresentata e del rappresentante italiano. La nomina deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'ufficio dal soggetto con potere di firma per la società estera e dal soggetto che eventualmente abbia ricevuto potere di firma per conto del rappresentante italiano. Il potere di firma per il soggetto extra-Ue deve essere provato con certificazione del Tribunale o una procura notarile.
Contestualmente l’ufficio annota la nomina nell’apposito registro e rilascia all’interessato l’attestazione di avvenuta annotazione. In caso contrario la nomina è considerata non effettuata e non tardiva.
Per quanto concerne il secondo quesito, l’Agenzia conferma che un soggetto passivo può rappresentare più operatori esteri e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partite Iva, avendo cura di tenere distinta, tramite contabilità separata, ciascuna posizione ai fini dell’imposta, compresa la propria. Viceversa, come specificato nelle istruzioni del modello per l’apertura della partita Iva (modello AA7/10), il soggetto estero non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia né essere, contemporaneamente, identificato direttamente ai fini Iva.
Con riferimento alla compilazione della dichiarazione di inizio attività, la risposta, rimandando alle istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, precisa che deve essere presentato il modello AA7/10 se il rappresentato è una società, il Modello AA9/12 se il rappresentato è una persona fisica, indicando il codice “1”, “Dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale”. Il codice deve essere assegnato, infatti, alla società non residente per l’inizio attività nel territorio e non fare riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale.
Nel quadro C, infine, trovano posto i dati identificativi del rappresentante italiano.
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