Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime agevolativo previsto dalla stessa legge n. 398, viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, ed aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Ai fini IVA l'articolo 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione, in via generale, pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
La medesima disposizione prevede, inoltre, una specifica percentuale di detrazione forfettizzata per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
Sono inoltre considerate non commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, a fronte di corrispettivi specifici, a favore degli associati (articolo 148, comma 3 del Tuir).
Per un approfondimento vedi anche la circolare 18/2018 punto 3.
Sufficiente la comunicazione all'AE per non perdere l'agevolazione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro