Le disposizioni relative alle società di comodo sono state introdotte dall’art. 30 della legge 724/94 successivamente modificato da diverse disposizioni.
In attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023 (articolo 9), il D.lgs 192/2024 ha modificato l’articolo 30 in commento dimezzando, le percentuali in esso contemplate, con la conseguenza di non più esporre alla situazione “di comodo” un numero senz’altro rilevante di soggetti prima penalizzati.
Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, tale nuovo effetto decorre già dal 2024, decorre infatti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
La individuazione della di società di comodo o non operativa si basa sulla presunzione che il possesso di determinati beni, debba per forza generare un ricavo minimo, non raggiungendolo si ricade nella presunzione di soggetto di comodo.
In pratica i ricavi devono essere almeno pari al costo dei cespiti moltiplicato per determinate percentuali prestabilite.
Verificare la situazione di società di comodo è importante nella determinazione del reddito e relativa tassazione, nel calcolo dell'IRAP, nella possibilità di riportare le perdite e nel riporto del credito IVA, inoltre persistendo la non operatività il credito IVA potrebbe anche andare perduto.
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