La regola generale in materia di territorialità Iva, prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente, nei rapporti B2B, ovvero il prestatore, rapporti B2C (articolo 7-ter del DPR n. 633/1972), ci sono delle eccezioni previste negli artt. da 7-quater a 7- septies. Si tratta di regole che disciplinano la territorialità in casi specifici di prestazioni di servizi, per le quali sono previsti criteri di individuazione del luogo di imponibilità IVA.
Prestazione di servizi di progettazione, messa a disposizione temporanea, trasporto e montaggio di uno stand fieristico.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Non sono territorialmente rilevanti in Italia se rese a favore di un committente privato.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/09/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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Merce all’estero, destinata alla vendita a una possibile pluralità di clienti del Paese di deposito (no call-of stock)
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Trattamento IVA applicabile ai servizi di intrattenimento e comunicazione erotica
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Procedura di integrazione fattura relativa all'acquisto di servizi
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/08/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Dal 2025 oltre al regime forfettario ci sarà il nuovo «regime transfrontaliero di franchigia», disciplinato al nuovo Titolo V-ter, articoli 70-terdecies e successivi, del decreto Iva.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2024Recensione di Roberto Castegnaro