Servizi relativi a stand fieristici o espositivi

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/10/2021


Classificazione:

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Prestazione di servizi di progettazione, messa a disposizione temporanea, trasporto e montaggio di uno stand fieristico.


La messa a disposizione e l’allestimento di stand fieristici costituiscono prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter c. 1 lett. a) del DPR n. 633/72, l'operazione si considera effettuata nel luogo in cui è stabilito il committente soggetto passivo IVA.

Tali prestazioni di servizi non rientrano tra quelle relative a beni immobili ex art. 7-quater del DPR n. 633/72, rilevanti, ai fini IVA, che rileverebbero nel luogo in cui è situato l’immobile.

 

A conferma di questo le note esplicative della Commissione UE del 26.10.2015 relative all’art. 31-bis c. 3 lett. e) del Regolamento. UE 282/2011 che recitano:

 

2.4.20. Messa a disposizione di stand insieme ad altri servizi correlati (articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e))
Articolo 31 bis, paragrafo 3: Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità.

2.4.20.1. Qual è l’ambito di applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e)?

274. L’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), concerne le situazioni in cui la messa a disposizione di uno stand in fiere o luoghi d’esposizione è accompagnata da altri servizi correlati, definiti come non relativi a beni immobili.

275. Anche se la messa a disposizione di uno stand è accompagnata da un unico servizio correlato e i servizi sono prestati come un pacchetto di servizi, ciò è sufficiente affinché la prestazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), ovvero che sia assimilata alla prestazione di un servizio non relativo a beni immobili. Questo approccio è necessario, se si vuole garantire un’applicazione armonizzata di tale disposizione in tutta l’UE ed evitare una doppia o mancata imposizione.

276. Vi sono tre importanti criteri cumulativi da soddisfare affinché il servizio sia considerato come non relativo a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e):
i) la messa a disposizione di uno stand;
ii) la messa a disposizione di uno o più servizi correlati;
iii) il fatto che tali servizi correlati devono essere atti a consentire all’espositore l’esposizione dei prodotti e la promozione dei suoi servizi o prodotti.

2.4.20.2. Come deve essere definita la “messa a disposizione di stand” ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e)?

277. La “messa a disposizione di stand” consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera. Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”, vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività.

278. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), occorrerà operare un distinguo fra l’affitto del solo bene immobile (che, a norma dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera h), è considerato relativo a un bene immobile) e la messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati che consentono all’espositore l’esposizione dei prodotti (considerati non relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e)).

279. Quando si fa una distinzione fra queste due diverse fattispecie, occorre tener conto di tutte le circostanze di fatto dell’operazione, compresi i servizi inclusi implicitamente nel contratto, come la fornitura di elettricità, la connessione internet, il riscaldamento, l’aria condizionata, ecc.

280. Ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), altri servizi correlati forniti insieme ad uno stand devono essere atti a consentire all’espositore l’esposizione di prodotti. I servizi menzionati sono la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l’assicurazione e la pubblicità. L’elenco non è esaustivo, ma puramente indicativo. Altri tipi di servizi possono essere ricompresi dal riferimento fatto dall’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), a servizi correlati, purché atti a consentire l’esposizione di prodotti.

281. I servizi sono considerati come altri servizi correlati alla messa a disposizione di uno stand ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore. L’applicazione delle norme relative al luogo della prestazione del servizio non è pregiudicata da una modifica degli accordi contrattuali volta ad aggirare l’imposizione in una data giurisdizione.

 

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