Compensazione debiti crediti

L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.

Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.

L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:

  • il modello F24 deve essere compilato e presentato anche con saldo finale pari a zero, derivante dalla totale compensazione.
  • l'eventuale eccedenza di credito non utilizzato può essere compensata con i successivi pagamenti.

Limiti alla compensazione

L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.

il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).

Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.

Compensazioni > 5.000 euro

Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..

I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.

 

 

L'approfondimento è riservato agli abbonati, gli stessi possono:

Abbonamento BASE:

39 €/anno + IVA

Abbonamento PLUS:

59 €/anno + IVA

137 recensioni.

Compensazione verticale credito Iva solo con debiti periodici successivi

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

I criteri per l'utilizzo in compensazione del credito IVA dettati dalla Cassazione

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/01/2024

Recensione di Roberto Castegnaro


Crediti fiscali in scadenza non utilizzabili per versare Iva non dovuta

No all’«invenzione» di un debito per eludere i limiti di utilizzo del credito

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/11/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


CREDITO IMU NON COMPENSABILE IN F24

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

Se il credito derivante da maggiori versamenti IMU sia utilizzabile in compenzazione

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 06/06/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Legge di Bilancio 2022 ulteriori chiarimenti con la circolare 9

Tra gli argomenti, il nuovo bonus affitto per i giovani, la proroga dei bonus edilizi e la stabilizzazione del limite per le compensazioni dei crediti

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/04/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Crediti edilizi con codice identificativo 3 cessioni se interviene la banca

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

In arrivo il decreto che riscrive la stretta antifrodi, le sanzioni penali per le false attestazioni

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/02/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Compensazioni a due milioni di euro

Il massimale per le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali e contributivi confermato in due milioni di euro

Autore: Confermato Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/01/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Bonus acquisto casa “under 36” il codice tributo

Nel caso di acquisto soggetto a Iva, è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta col codice tributo “6928”

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/10/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Il debito erariale non blocca la compensazione del tax credit 4.0

I vincoli fissati per il recupero tramite tale istituto riguarda esclusivamente i conti in sospeso con l’Erario relativi a pendenze fiscali e non i benefici stabiliti ex lege a determinate condizioni

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/07/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


RATIO LA RIVISTA N. 7/2021

Indice della rivista

Autore: Autori Vari Fonte: Ratio del 01/07/2021

Recensione di Francesco Andolfatto


LIMITE ANNUO DELLE COMPENSAZIONI A 2 MILIONI

Innalzamento da 700.000 a 2.000.000 per il 2021 del limite per effettuare le compensazioni in F24

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/06/2021

Recensione di Roberto Castegnaro