Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali.
L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
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59 €/anno + IVAScaduto il termine per l'invio telematico è ancora possibile sanare ritardi o irregolarità. Gli obblighi dell'intermediario, le dichiarazioni scartate, tardive e le sanzioni.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 298 del 01/11/2005 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Guida pratica per una corretta applicazione del ravvedimento operoso, con esempi e con i codici tributo
Autore: Delladio Carlo Fonte: Settimana Fiscale nr. 47/2005 del 15/12/2005Recensione di Roberto Castegnaro
Per chi non ha pagato il saldo delle imposte entro il 20 luglio è possibile ravvedersi entro 30 gg. o entro il termine di presentazione di unico 2007 con rispettivamente la sanzione del 3.75 o 6%. Per
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 198 del 21/07/2006 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro
D: SI CHIEDE GENTILMENTE SE E' POSSIBILE RAVVEDERE IL MODELLO F24 A SALDO ZERO CON IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE DI EURO 30,00 PRESENTANDO IL MODELLO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA NATURALE?
Autore: Non Definito . Fonte: Internet del 14/11/2006Recensione di Roberto Castegnaro
D: SI CHIEDE GENTILMENTE SE E' POSSIBILE RAVVEDERE IL MODELLO F24 A SALDO ZERO CON IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE DI EURO 30,00 PRESENTANDO IL MODELLO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA NATURALE?
Autore: Non Definito . Fonte: Internet del 14/11/2006Recensione di Roberto Castegnaro
Comne usufruire del ravvedimento operoso sui ritardati versamenti dell'acconto di novembre.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 329 del 05/12/2006 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Entro il 27 si possono regolarizzare i mancati versamenti annuali superiori a 50.000 euro.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 332 del 09/12/2006 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Scade il 29 gennaio l'ultimo termine per l'invio di UNICO non trasmesso entro il 31 ottobre. ..
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 27 del 28/01/2007 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Cambiano le regole sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso, l’importo degli interessi non si somma più a quello del tributo.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 143 del 26/05/2007 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Scade l'8.8 il termine per saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Come sistemeare i pagamenti in eccesso.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 213 del 05/08/2007 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro