SUL RAVVEDIMENTO INTERESSI A PARTE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/05/2007

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 143 del 26/05/2007 pag. 29


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Cambiano le regole sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso, l’importo degli interessi non si somma più a quello del tributo.

In caso di ravvedimento (articolo 13, decreto legislativo 472/97), l’importo degli interessi non si somma più a quello del tributo. Gli interessi, devono essere versati a parte con uno specifico codice tributo. L’agenzia delle Entrate ha istituito sette nuovi codici. La nuove regole non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Per questi versamenti valgono le vecchie regole: si versano con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto, più gli interessi. Il sostituto d’imposta eseguirà la distinta indicazione, per ritenute e interessi, nel quadro ST del modello 770.
I nuovi codici riguardano il veramento degli interessi su: 1989 irpef, 1990 ires, 1991 iva, 1992 imp. sost., 1993 irap, 1994 add.reg., 1995 add.com.
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