Bollo e Fattura

Il bollo è alternativo all’IVA, lo prevede l’art. 6 della Tabella allegata al provvedimento che disciplina l’imposta di bollo (DPR. 642/1972). Questo significa che qualsiasi fattura soggetta a IVA e anche qualsiasi ricevuta, nota o quietanza riferita a corrispettivi assoggettati a IVA non è assoggettata al bollo.

Misura dell’imposta di bollo

Le fatture, sia cartacee che elettroniche, non soggette a IVA nonché qualsiasi altra ricevuta o quietanza se di importo superiore a euro 77,47 deve essere assoggettata al bollo da 2 euro.

Si applica quindi la marca da bollo da 2 euro solo se il corrispettivo indicato supera i 77,47 euro.

Se nel documento sono presenti contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, si dovrà verificare se l'importo non assoggettato ad IVA supera i 77,47 €, in caso positivo sarà soggetto a imposta di bollo (risoluzione 98/2001).

Il bollo si applica nell’esemplare da consegnare al cliente, la norma parla infatti di documenti spediti e consegnati o di ricevute rilasciate dal creditore, sulle altre copie sarà riportata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.

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Bollo fatture elettroniche la guida aggiornata 11/2024

Guida vademecum per il pagamento del bollo sulle FE aggiornata a novembre 2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/11/2024

Recensione di Roberto Castegnaro