Bollo fatture elettroniche la guida aggiornata 11/2024
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/11/2024
Autore: Test Fonte: Agenzia Entrate del 27/11/2024
Guida vademecum per il pagamento del bollo sulle FE aggiornata a novembre 2024
È disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la guida operativa “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” aggiornata al mese di novembre 2024.
Le indicazioni fornite ai contribuenti riguardano, tra l’altro, l’integrazione del bollo, la consultazione e l’eventuale variazione delle fatture e il successivo versamento dell’imposta dovuta.
Spazio al nuovo servizio web, disponibile dal 25 novembre, “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, che consente a contribuenti e intermediari di chiedere assistenza direttamente all’interno della propria area riservata nel sito istituzionale dell'Amministrazione.
Dove trovare i dati
All’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A, non modificabile, relativo alle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e le pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.
- l’elenco B, modificabile, relativo alle stesse tipologie di fatture, nelle quali però non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, nonostante ne fosse previsto l’obbligo.
I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. In caso contrario, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Consultazione e variazione delle fatture
Gli elenchi A e B sono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. Il contribuente Iva può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, tra quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre. Inoltre, l’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa.
Pagamento dell’imposta di bollo
Sulla base delle informazioni a sua disposizione dopo le modifiche, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (come per le variazioni, il termine è il 20 solo per il secondo trimestre).
La funzionalità web dedicata al pagamento dell’imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle relative ricevute di elaborazione. Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
Il nuovo servizio web
Dal 25 novembre, l’assistenza può essere richiesta anche online, tramite il servizio web “Civis -Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, disponibile nell’ area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il nuovo strumento consente di richiedere assistenza e di ottenere l’esito delle lavorazioni in tempi standard, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio. Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, infatti, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.lgs n. 471/1997, ridotta a un terzo
- gli interessi
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione. A conclusione della lavorazione l’ufficio, sempre all’interno della stessa sezione Civis, fornisce al contribuente o all’intermediario delegato l’esito della lavorazione.
Indietro