Il decreto legge 13/2022, in GU n. 47 del 25 febbraio 2022, ha da ultimo rivisto la disciplina della cessione dei crediti legati a interventi edilizi e di quelli emergenziali anti Covid, sono possibili un massimo di tre trasferimenti, purché effettuati in “ambiente controllato”, tra determinati soggetti “vigilati”.
In ogni caso, dopo la prima comunicazione dell’opzione, non saranno possibili cessioni parziali; a tal fine, dal 1° maggio, il credito sarà “identificato”, viaggiando con un codice identificativo univoco.
Nel dettaglio, relativamente ai bonus edilizi, viene stabilito che, dopo il primo passaggio del credito, cioè:
Sono ammesse due ulteriori cessioni. Ciò a condizione che avvengano nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
In ogni caso, vige la disposizione dettata dal “decreto antifrodi” (e successivamente trasfusa nella legge di bilancio 2022) secondo la quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti indicati negli articoli 35 e 42 del Dlgs n. 231/2007, ossia nelle ipotesi, nel primo caso, di invio di segnalazione di operazione sospetta (cioè, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa) e, nel secondo caso, di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articolo 122-bis, comma 4, Dl n. 34/2020).
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Eliminata la duplicazione delle comunicazioni per gli immobili nei quali le spese sono state cedute integralmente. Il termine per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura viene spostato dal 18 marzo al 4 aprile.
Autore: Latour Giuseppe Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/02/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Dal 4 aprile non sarà più utilizzabile l’istituto della remissione in bonis per la regolarizzazione delle comunicazioni tardive o omesso di opzione per cessione o sconto in fattura o per correggere gli errori di natura sostanziale.
Autore: Poggiani Fabrizio Fonte: Italia Oggi del 30/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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No ai supplementari per le opzioni trasmesse in sostituzione di altre
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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4 pagine dedicate al decreto 39/2024 che ha cloccato le ultime strade rimaste per trasferire i crediti: potrà salvarsi chi ha pagato una fattura per interventi realizzati e chi ha depositato una Cilas o un titolo abilitativo
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Le modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura e a quella relativa all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Incrementato, tra l’altro, il patrimonio informativo relativo all’ammontare delle spese sostenute, ovvero previste, e alle percentuali di utilizzo delle relative detrazioni
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Interessante commento al Decreto legge n.39 del 29 marzo 2024 - nuove strette ai bonus edilizi
Autore: Non definito Fonte: Internet del 04/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/11/2024Recensione di Roberto Castegnaro