Cessioni intracomunitaria di beni

Le cessioni comunitarie sono regolamentate dall'articolo 41, c. 1, lettera a) del DL. n. 331/1993, il quale prevede che sono tali

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”.

Particolarmente rilevante è anche il successivo comma 2-ter – introdotto dall'articolo 1 del Dlgs n. 192/2021, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 – secondo cui

Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), [...] costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, c. 6 (modello Intrastat) o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso”.

Mentre la prima parte dell'articolo 41, c. 1, lettera a) del Dl n. 331/1993 è immutata a partire dalla sua introduzione, il comma 2-ter ha apportato rilevanti novità nel regime degli scambi intracomunitari.
Il comma 1 lettera a) stabilisce, quindi, che, per aversi una cessione comunitaria – che la norma definisce come “non imponibile” – devono sussistere quattro requisiti:

  • la cessione deve essere a titolo oneroso;
  • sia il cedente che il cessionario devono essere operatori economici;
  • deve esserci il trasferimento del diritto di proprietà;
  • le merci devono essere trasportate nel territorio di un altro Stato comunitario, diverso da quello di partenza (circolare n. 13/1994).

Per quanto riguarda, invece, il comma 2-ter, questo prevede che:

  • il cessionario deve comunicare il codice IVA comprensivo del relativo codice Iso (la partita IVA), l'acquisizione dell’identificativo Iva della controparte deve avvenire prima della realizzazione dell’operazione e deve essere controllato e validato dal sistema Vies;
  • il cedente deve compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni comunitarie (modello Intrastat).
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Scambi intracomunitari, recepita la direttiva “Quick fixes” – 1

Semplificate le operazioni in call-off stock, beni sono spediti in un magazzino in un altro Stato Ue a favore di un acquirente che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/12/2021

Recensione di Roberto Castegnaro