La disciplina della participation exemption (PEX) è contenuta nell'articolo 87 del TUIR, che prevede l'esenzione da IRES delle plusvalenze e l’indeducibilità delle relative minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.
In presenza dei requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR, la vendita di partecipazioni e strumenti finanziari e assimilati costituenti immobilizzazioni finanziarie beneficia dell'esenzione parziale dell'eventuale plusvalenza realizzata.
In regime PEX le plusvalenze non sono tassate per il 95% se soggetto Ires o in misura diversa se soggetto all'IRPEF.
Analogamente l'eventuale minusvalenza è indeducibile ma per i soggetti Ires nella misura del 100%.
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Il testo approvato dal Parlamento ingloba anche le disposizioni del Dl n. 42 del 3 aprile 2026 e presenta ulteriori disposizioni, per esempio in materia di concordato preventivo biennale
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Inserto allegato al quotidiano su: regole e i calcoli di convenienza. Come cambia l’iperammortamento. Per la Pex cancellati i requisiti della legge di Bilancio. Nuovo fondo per gli artigiani
Autore: Autori Vari Fonte: Agenzia Entrate del 04/06/2026Recensione di Roberto Castegnaro