La legge n. 342/2000 articolo 69, commi 3 e 4, prevede la possibilità di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione, con eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione.
In particolare, la norma dispone che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (...) [diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9] e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”.
La circolare n. 44/2001, inoltre, ha chiarito che l'applicazione dell'agevolazione non preclude la possibilità, al momento del successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici “prima casa”, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato (cfr anche circolare n. 18/2013 e risoluzione n. 86/2017).
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59 €/anno + IVAR. 228/2021 - la titolarità di un diritto acquisito con l'agevolazione prima casa, nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione, derivanti da successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire del regime di favore nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di un’altra abitazione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Iò fabbricato già acquisito mortis causa deve essere venduto entro l’anno, quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un unico immobile
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/04/2021Recensione di Roberto Castegnaro