Sistema TS

Il Sistema TS prevede quanto segue:

  • chi presta il servizio sanitario, è tenuto per legge all'invio telematico dei dati del documento fiscale rilasciato, al Sistema TS;
  • il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
  • l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
  • Nel mese di Febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, è stato  adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Il decreto stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al Sistema Ts effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione.

Il decreto Mef del 19 ottobre 2020, che ha concentrato in un unico flusso di dati tre distinti adempimenti degli operatori sanitari:

1 l’alimentazione della precompilata (articolo 3 Dlgs 175/2014);

2 l’invio delle fatture sanitarie, per le quali è vietato usare lo Sdi (articolo 10-bis Dl 119/2018);

3 trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di chi svolge attività al dettaglio (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).

I soggetti tenuti all’invio sono:

  • Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per assistenza protesica e integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione di servizi sanitari;
  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • strutture sanitarie militari;
  • parafarmacie e negozi di ottica;
  • psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri pediatrici;
  • iscritti agli albi delle “nuove” professioni sanitarie istituite dalla legge (legge 3/2018), tra cui igienisti dentali, biologi, fisioterapisti, logopedisti, tecnici ortopedici, podologi, dietisti e gli altri operatori indicati nel decreto Mef del 22 novembre 2019;
  • gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con decreto Minsalute 9 agosto 2019 (soggetti che esercitavano attività sanitarie prima dell’istituzione dei relativi albi, e per i quali, in mancanza dei requisiti di iscrizione all’ordine, sono previsti appositi elenchi ad esaurimento).

 

 

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33 recensioni.

Decreto “Milleproroghe” in GU dichiarazione Imu a giugno

l'oramai classico decreto col quale si spostano i termini di alcune prossime scadenze

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/12/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Dati al Sistema tessera sanitaria, rinviato al 2024 l’invio mensile

Confermata anche per il 2023 la trasmissione semestrale delle informazioni relative alle spese sostenute dai pazienti, le scadenze sono, rispettivamente, il 30 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Spese sanitarie, nuove modalità di trasmissione per gli ottici

Le regole attuative del decreto 28 novembre per l’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai clienti degli operatori con Ateco 47.78.20

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Dati in dichiarazione precompilata nuove specifiche per l’invio a STS

Per le spese sanitarie bisogna indicare anche la fruizione dei contributi previsti per l’acquisto di occhiali e lenti da vista o del bonus psicologo

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Opposizione spese sanitarie in precompilata

Possibile scegliere di non rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i propri dati riguardanti spese sanitarie e relativi rimborsi e, di conseguenza, di non farli inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


TS Trasmissione spese sanitarie proroga al 22 febbraio 2023

Spostato, dal 9 al 31 marzo 2023, anche il termine a partire dal quale il Sistema tessera sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi rimborsi

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/02/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


SISTEMA TS INFERMIERI PEDIATRICI CON INVIO DELLE SPESE MEDICHE

Spese sanitare in precompilata invio dal 2023 anche da parte degli infermieri pediatrici

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/06/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Spese sanitarie I semestre 2023 invio entro il 2 ottobre

Ancora semestrale per il 2023, la trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle informazioni indicate su ricevute e scontrini emessi, dal 2024 invio mensile

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


SPESE MEDICHE IL MODELLO PER ESERCITARE LA PRIVACY

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Si può chiedere che le informazioni sulle prestazioni mediche ricevute non siano inviate al Fisco per la predisposizione della dichiarazione preconfezionata

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/09/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Anche gli abbonamenti al bus nella dichiarazione precompilata

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Il grande fratello fiscale si arricchisce delle spese sostenute per il trasporto pubblico

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/10/2023

Recensione di Roberto Castegnaro