Anche gli abbonamenti al bus nella dichiarazione precompilata
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/10/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/10/2023
Il grande fratello fiscale si arricchisce delle spese sostenute per il trasporto pubblico
Con provvedimento Prot. n. 354629/2023 del 4 ottobre 2023 si dettano le modalità con cui gli enti pubblici o gli affidatari dei servizi pubblici di trasporto locale, regionale e interregionale dovranno comunicare all’anagrafe tributaria le spese sostenute dagli utenti per l’acquisto degli abbonamenti, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
In sostanza, un onere detraibile in più tra quelli già inseriti nei modelli 730 e Redditi Pf preconfezionati dall’Agenzia e uno in meno da aggiungere da parte dei contribuenti.
Il provvedimento recepisce quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto Mef del 29 marzo 2023. La norma richiamata dispone che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettano telematicamente, all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni 2023 e 2024 e obbligatoriamente dal 2025, una comunicazione con le informazioni relative alle spese tracciabili sostenute dagli utenti nell’anno precedente, per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali, al netto di eventuali rimborsi erogati nell’anno.
È richiesta l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e di quelli che hanno sostenuto le spese al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.
L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.
Le spese devono essere comunicate entro il 16 marzo di ciascun anno tramite i servizi telematici dell’Agenzia e utilizzando i software di controllo forniti gratuitamente dalle Entrate.
Con riguardo a questa scadenza è utile precisare che il comma 4 dell'articolo 16-bis del Dl n. 124/2019 ha stabilito che “La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo”.
Il riferimento di base è, quindi, come riportato nel provvedimento in esame, l’articolo 78 della legge n. 413/1991 (che individua il termine di trasmissione per gli oneri detraibili e deducibili ai fini dell’elaborazione della precompilata richiamato dal provvedimento in esame) che, tuttavia, non è stato modificato nonostante l’intervento del 2019. Infatti il Dl n. 124/2019 non tocca direttamente l’articolo 78, ma dispone una modifica del termine che riporta.
Il nuovo adempimento, precisa il provvedimento, riguarda soltanto gli abbonamenti che riportano gli elementi identificativi dell’intestatario (dati anagrafici, eccetera), sono esclusi, quindi, i titoli di viaggio per i quali non è prevista la registrazione di tali informazioni.
Per il solo 2023 non è necessario indicare il codice fiscale dell’acquirente.
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi (delle precedenti comunicazioni ordinarie o sostitutive acquisite positivamente) o di annullamento (delle comunicazioni ordinarie o sostitutive già acquisite positivamente). Se la trasmissione è andata a buon fine all’utente sarà recapitata una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. In caso di rifiuto del file l’utente riceverà, invece, una ricevuta con i motivi dello scarto. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
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