Sistema TS

Il Sistema TS prevede quanto segue:

  • chi presta il servizio sanitario, è tenuto per legge all'invio telematico dei dati del documento fiscale rilasciato, al Sistema TS;
  • il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
  • l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
  • Nel mese di Febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, è stato  adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Il decreto stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al Sistema Ts effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione.

Il decreto Mef del 19 ottobre 2020, che ha concentrato in un unico flusso di dati tre distinti adempimenti degli operatori sanitari:

1 l’alimentazione della precompilata (articolo 3 Dlgs 175/2014);

2 l’invio delle fatture sanitarie, per le quali è vietato usare lo Sdi (articolo 10-bis Dl 119/2018);

3 trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di chi svolge attività al dettaglio (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).

I soggetti tenuti all’invio sono:

  • Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per assistenza protesica e integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione di servizi sanitari;
  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • strutture sanitarie militari;
  • parafarmacie e negozi di ottica;
  • psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri pediatrici;
  • iscritti agli albi delle “nuove” professioni sanitarie istituite dalla legge (legge 3/2018), tra cui igienisti dentali, biologi, fisioterapisti, logopedisti, tecnici ortopedici, podologi, dietisti e gli altri operatori indicati nel decreto Mef del 22 novembre 2019;
  • gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con decreto Minsalute 9 agosto 2019 (soggetti che esercitavano attività sanitarie prima dell’istituzione dei relativi albi, e per i quali, in mancanza dei requisiti di iscrizione all’ordine, sono previsti appositi elenchi ad esaurimento).

 

 

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33 recensioni.

Spese sanitarie, nuove modalità di trasmissione per gli ottici

Le regole attuative del decreto 28 novembre per l’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai clienti degli operatori con Ateco 47.78.20

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Dati al Sistema tessera sanitaria, rinviato al 2024 l’invio mensile

Confermata anche per il 2023 la trasmissione semestrale delle informazioni relative alle spese sostenute dai pazienti, le scadenze sono, rispettivamente, il 30 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Decreto “Milleproroghe” in GU dichiarazione Imu a giugno

l'oramai classico decreto col quale si spostano i termini di alcune prossime scadenze

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/12/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Invio telematico spese sanitarie, adempimento esteso agli ottici

Ottici inclusi nell’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese al sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata a partire dal 1° gennaio 2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/12/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Ottici trasmissione al Sistema tessera sanitaria

Per coloro che adottano il codice Ateco 47.78.20 la trasmissione dei pagamenti effettuati nel 2022 deve essere completata entro gennaio 2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Dati spese sanitarie I semestre 2022 entro il 30 settembre

Da gennaio 2023 regole ordinarie, con l’invio da effettuare entro la fine del mese successivo rispetto alla data del pagamento

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/09/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Dati al Sistema tessera sanitaria, per la sanzione SANZIONI

Sanzione elevata definibile mediante il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 utilizzando il codice tributo “8912”

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/05/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Strutture sanitarie private: comunicazione entro il 2 maggio

Per  tracciare le somme versate dai pazienti ai medici, le strutture sanitarie che mettono a disposizione i loro ambulatori devono riscuotere e registrare i pagamenti e poi riversare ai medici le parcelle

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/05/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


TS Spese sanitarie anche per il 2022 con cadenza semestrale

Rinviata al 2023 la trasmissione mensile delle informazioni da inviare al Sts per la predisposizione della precompilata

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/02/2022

Recensione di Roberto Castegnaro