Detrazione e comunicazione per Abbonamenti trasporti pubblici le faq

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/11/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/11/2023


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Come convivono bonus trasporti e detrazione nei dati da comunicare al Fisco e cosa succede per i titoli di viaggio che comprendono tratte nazionali ed estere


con le f a q del 2 novembre 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate, i dubbi più diffusi riguardanti le comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Risolti anche alcuni quesiti relativi alle modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.

Le risposte, in linea generale, sono contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre che ha definito le regole con cui gestori dei servizi di trasporto pubblico devono trasmettere all’Anagrafe tributaria le spese sostenute dagli utenti, persone fisiche, nell’anno precedente, per acquistare i titoli di viaggio in questione.
 

Costo al netto del bonus trasporti
Il primo chiarimento riguarda il rapporto tra il bonus trasporti previsto dall’articolo 35 del decreto “Aiuti” a favore di studenti e lavoratori e il prezzo dell’abbonamento applicato dalle aziende al netto di tale contributo. Al riguardo la faq chiarisce che il gestore deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto, quindi, del bonus usufruito, e non il valore teorico del titolo.

Niente comunicazione se il titolare è sconosciuto
Un altro quesito riguarda la trasmissione dei dati nel caso in cui la vendita dei titoli di viaggio avvenga tramite terzi (tabaccai, edicole, eccetera). Il provvedimento del 4 ottobre, ricorda l’Agenzia, prevede l’esonero dalla comunicazione nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite procedure che non consentano la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti. Di conseguenza, l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto che, per tale motivo, non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento, non è tenuto a effettuare la comunicazione.

Nessuna deroga alla norma se il pagamento non è tracciabile
I costi per l’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico, prevede la norma di riferimento, sono detraibili soltanto se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera) In caso contrario, quindi, non devono essere comunicati, perché inutili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Detrazione per il figlio minore
Un altro dubbio risolto riguarda la ripartizione della spesa tra i genitori in caso di figlio minore. La risposta, dopo aver ricordato che il gestore del servizio comunica i codici fiscali del titolare dell’abbonamento e di chi effettua il pagamento, precisa che l’Agenzia delle entrate applica la detrazione secondo i dati in suo possesso, e, se non rispondente alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.

Comunicazione annuale anche se il pagamento è rateale
In risposta ai dubbi sul corretto comportamento da adottare in caso pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere, quindi, dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.

Per i transfrontalieri, detrazione soltanto sulla rete nazionale
Chiarita anche la questione riguardante gli abbonamenti dei transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile. La faq precisa che devono essere trasmessi, ai fini della detrazione, soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.

Il nominativo è sbagliato: necessaria una nuova comunicazione
Nel caso di errata indicazione, nella trasmissione telematica dei dati, del nominativo del titolare dell’abbonamento non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata, è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.

Non solo la spesa, ma anche i rimborsi
Oltre alle spese sostenute dagli abbonati, le aziende devono dichiarare i rimborsi erogati nell’anno precedente, con i dati riguardanti il soggetto che ha ricevuto la somma, e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata, con le modalità stabilite dal provvedimento del 4 ottobre. Se il rimborso è relativo a spese sostenute nell’anno precedente (per esempio a maggio 2023 ha erogato un rimborso di 50 euro per un abbonamento di 120 euro acquistato a febbraio 2023) dovrà essere comunicata la spesa già al netto dell’importo rimborsato, indipendentemente dal soggetto che ha ricevuto il rimborso. Se invece il rimborso viene erogato in un anno successivo a quello della spesa (per esempio a maggio 2023 ha erogato un rimborso di 50 euro per un abbonamento di 150 euro acquistato ad aprile 2021), la comunicazione deve riguardare le informazioni sopra specificate, relative all’importo rimborsato di 50 euro per una spesa sostenuta nel 2021.

Che succede in caso di opposizione alla trasmissione dei dati?
Dopo aver ricordato come un contribuente può esprimere il proprio rifiuto all’invio dei dati riguardanti l’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’Anagrafe tributaria, l’Agenzia conferma che in tal caso tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.

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