Avvisi bonari

Le comunicazioni di irregolarità, o “avvisi bonari”, sono regolamentate dall’art. 36-bis e 36-ter del DPR. n. 600/73 II.DD. e dall’art. 54-bis del DPR. n.633/72 per l’IVA.

Sono “comunicazioni” con cui l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente circa l’esito del controllo effettuato, per il tramite di procedure automatizzate, sulla dichiarazione annuale, evidenziando eventuali problemi (imposte non pagate, compensazioni errate, riporto di crediti sbagliato ...).

L’emissione della comunicazione di irregolarità impedisce al contribuente la possibilità di ricorrere al più vantaggioso ravvedimento operoso, quindi Il contribuente che riceve l’avviso bonario può entro 30 giorni:

– se ritiene che l’Agenzia sbagli, fornire i chiarimenti del caso per ottenere la rettifica o l’annullamento dell’avviso bonario.

– se riconosce l’errore potrà regolarizzare la propria posizione, pagando quanto richiesto nella comunicazione di irregolarità.

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COMUNICAZIONI A SEGUITO INCROCIO COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE

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Con il provvedimento dell’8 novembre 2017, sono state stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente (e della Guarda di finanza) i risultati dell'incrocio sui dati delle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute (ex articolo 21, Dl 78/2010, cd. spesometro nella versione vigente fino al 24 ottobre 2016) dati discordanti tra quanto comuncato dal cliente rispetto a quanto indicato dal fornitore.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/11/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


Lettere del Fisco, countdown per le risposte

Dopo le comunicazioni su Unico 2014 entro il 2 ottobre ci si può difendere o presentare l’integrativa

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/08/2017

Recensione di Roberto Castegnaro