L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.
Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.
L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:
Limiti alla compensazione
L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.
il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).
Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.
Compensazioni > 5.000 euro
Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..
I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.
Utilizzo del credito IVA annuale
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Nuovo formato per il rimborso trimestrale da utilizzare a partire dalle richieste telematiche di rimborso o compensazione del primo trimestre del 2019
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La stretta su compensazioni e crediti fiscali prevista nel decreto collegato alla manovra scatena il malcontento
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Esclusa la compensazione a seguito di accollo di debiti altrui per evitare possibili frodi fiscali.
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Esterometro trimestrale e bollo sulle fatture semestrale se fino a 1.000 euro
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Le novità introdotte con l'articolo 3, commi da 1 a 3, del DL. 26 ottobre 2019, n. 124 esaminate nella ris. 110/2019
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Scatta il blocco delle compensazioni per i crediti sopra i 5mila euro e l’agenzia fornisce le prime indicazioni con la ris. 110/2019
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Per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta va utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate
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l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da agevolazioni o incentivi che si evidenziano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi può continuare ad effettuarsi dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello di maturazione
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/01/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Necessario il voto ISA almeno pari a 8 per i benefici in relazione al credito annuale maturato nel 2019 e a quelli trimestrali maturati nel 2020
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/02/2020Recensione di Roberto Castegnaro