Convenzioni Doppie Imposizioni

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.
La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.

I testi delle convenzioni sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”.


54 recensioni.



Soglia «mondiale» per chi opera in Svizzera

Obbligo di identificazione fiscale per chi opera in Svizzera

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/03/2018

Recensione di Roberto Castegnaro


Per evitare la doppia tassazione residenza decisa dai trattati

l’emigrato che abbia dimenticato di iscriversi all’Aire potrà evitare di essere assoggettato a una doppia imposizione appellandosi alla convenzione fra l’Italia e lo Stato in cui ha trasferito la propria residenza.

Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/08/2018

Recensione di Roberto Castegnaro


Madre-figlia svizzera, dividendi senza ritenute

Con la risposta ad interpello 57 l’agenzia delle Entrate è tornata sul tema della tassazione dei dividendi erogati nei confronti di soggetti controllanti esteri.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/02/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


CAMBIO RESIDENZA IN SPAGNA RECUPERO IMPOSTE PAGATE IN ITALIA

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Pensionato che nelle more del cambio di residenza riceve la pensione INPS con la tassazione Irpef modalità di rimborso

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/07/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


RESIDENZA ESTERA E REDDITI

Risposte a 3 interpelli sul regime applicabile

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/07/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


Docente tedesco non residente il lavoro autonomo in Italia non è tassato

Gli emolumenti che il contribuente riceve per la sua attività di insegnamento per un incarico di lavoro autonomo non sono soggetti a tassazione in Italia

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


NON RESIDENTI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per i soggetti non residenti l’Irpef si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (non residenti Schumacher)

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/10/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


DIVIDENDI DAL BRASILE TRATTAMENTO FISCALE

Risposta a interpello sul regime fiscale dei dividendi erogati da società brasiliana

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/12/2019

Recensione di Roberto Castegnaro