Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.
Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.
In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.
La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.
I testi delle convenzioni sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”.
Documento di studio 1/2017 ODCEC Milano
Autore: Non definito Fonte: Internet del 19/04/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Elenco dal sito del MEF
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Obbligo di identificazione fiscale per chi opera in Svizzera
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro
l’emigrato che abbia dimenticato di iscriversi all’Aire potrà evitare di essere assoggettato a una doppia imposizione appellandosi alla convenzione fra l’Italia e lo Stato in cui ha trasferito la propria residenza.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Con la risposta ad interpello 57 l’agenzia delle Entrate è tornata sul tema della tassazione dei dividendi erogati nei confronti di soggetti controllanti esteri.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/02/2019Recensione di Roberto Castegnaro
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Pensionato che nelle more del cambio di residenza riceve la pensione INPS con la tassazione Irpef modalità di rimborso
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Risposte a 3 interpelli sul regime applicabile
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Gli emolumenti che il contribuente riceve per la sua attività di insegnamento per un incarico di lavoro autonomo non sono soggetti a tassazione in Italia
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Per i soggetti non residenti l’Irpef si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (non residenti Schumacher)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Risposta a interpello sul regime fiscale dei dividendi erogati da società brasiliana
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/12/2019Recensione di Roberto Castegnaro