Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali.
L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
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Inserto di 16 pagine allegato al quotidiano che fa il punto sulla riforma delle sanzioni tributarie
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/06/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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La rinnovata disciplina recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed è ispirata a criteri di proporzionalità che tengono conto del peso della violazione commessa
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/07/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Si prevede una sorta di ravvedimento operoso a favore di chi versa spontaneamente i contributi dovuti entro 120 giorni dalla scadenza.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/08/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Quando è possibile è possibile presentare il modelo 730 integrativo
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/09/2024Recensione di Roberto Castegnaro