110% E GENERAL CONTRACTOR I PRIMI CHIARIMENTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/04/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/04/2021
Risposta 254/2021 General contractor l'attività di "mero" coordinamento non è agevolata mentre il riaddebito delle spese comprese le professionali lo è
Il contribuente, che riceve da un unico “contraente generale” le fatture relative a:
- progettazione
- realizzazione delle opere agevolate,
- altri servizi professionali necessari per la realizzazione dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, inderogabili ai fini dell’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni),
Può fruire del Superbonus, anche optando dell’opzione dello sconto in fattura.
Nel caso, contribuente che si affida a un fornitore unico che opera come "contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera.
Il fornitore provvederà alla progettazione e alla realizzazione degli interventi programmati, rapportandosi da un lato con il committente e dall'altro con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori.
In particolare, tali servizi saranno fatturati dai professionisti al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all'istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
In sostanza, nel caso di incarico a un unico interlocutore per l’espletamento di tutte le attività necessarie alla fruizione dell’agevolazione si chiede conferma di poter accedere al Superbonus per tutte le spese così fatturate, specificando che il “contraente generale” non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti.
L'Agenzia conferma le condizioni per l'agevolazione, ma l'Agenzia pone la condizione che:
- le spese siano documentate nella fattura emessa dal "contraente generale", per riaddebitare all'istante quelle relative ai servizi professionali,
- o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.
Il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari, è consentito, solo se gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.
Infine, l’Agenzia richiama la circolare n. 30/2020 che ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
Tale chiarimento, afferma l’Agenzia, si può estendere anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.
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