4.9 Credito d’imposta riacquisto prima casa

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/04/2015

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/04/2015


Classificazione:

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Utilizzo del credito d'imposta sul riacquisto 1 casa.

Si ritiene che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lettere b e c).

Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.
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