Accisa su energia elettrica e gas, come si dichiara in caso di fusione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/01/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/01/2023


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Fusione per incorporazione tra società che vendono energia elettrica e gas naturale a consumatori finali


Nel quadro di una fusione per incorporazione tra società che vendono energia elettrica e gas naturale a consumatori finali, l’incorporata dovrà indicare nella propria dichiarazione annuale i dati sull’attività svolta fino alla data della fusione, l’incorporante, invece, anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti a seguito della fusione conseguentemente alle fatture emesse, computando nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” l’importo originariamente dovuto dall’incorporata. È, in sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la nota n. 909 del 2 gennaio 2023, in tema di adempimenti dichiarativi delle società partecipanti all’operazione straordinaria.

Infatti, sostiene l’amministrazione doganale, fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società interessate operano come entità distinte e autonome. Dopo la fusione l’incorporante subentra all’incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria.

Detto ciò, l’incorporata, con la propria dichiarazione annuale, come anticipato, dovrà rappresentare i dati relativi all’attività svolta fino alla data della fusione. In particolare, considerato che la dichiarazione può essere riferita a un’attività cessata,   quest’ultima la società in questione, dovrà indicare nel quadro di riepilogo e saldo l’importo dei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” considerando l’eventuale mancato versamento di quelli riferiti al periodo successivo al perfezionamento dell’atto di fusione e dovrà omettere la compilazione dei campi relativi ai nuovi ratei di acconto da versare nel corso dell’anno successivo, in cui non sarà più operativa.

Naturalmente, di contro, l’incorporante dovrà indicare in dichiarazione anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti a seguito della fusione conseguentemente alle fatture emesse, computando nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” anche l’importo di quelli eventualmente versati per i mesi successivi alla fusione e originariamente dovuti dalla società incorporata. In più, posto che tutti i rapporti, anche passivi, facenti capo all’incorporata saranno ricondotti all’incorporante, quest’ultima risponderà delle irregolarità riconducibili all’attività svolta dalla società inglobata prima della fusione.
La stessa incorporante, inoltre, dovrà eventualmente integrare la cauzione prestata. Questo se, per effetto dell’acquisizione dei nuovi clienti, la medesima risulti insufficiente.

Oltre a ciò, le partecipanti all’operazione dovranno darne comunicazione agli uffici delle dogane territorialmente competenti.

Nella nota in argomento, infine, si legge che quanto precisato vale anche in relazione alle “fusioni d’unione”, o fusione in senso stretto, le quali si verificano quando due o più società si estinguono, fondendosi mediante la costituzione di una nuova compagine.

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