Affitti turistici e affitti brevi le novità del decreto “Anticipi”

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/12/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/12/2023


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Codice identificativo nazionale CIN da esporre all’esterno dell’immobile e requisiti di sicurezza estintori e rilevatori di gas. Sanzioni importanti


Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è istituito il Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di:

  • locazione per finalità turistiche;
  • destinate alle locazioni brevi.

Oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

La nuova norma, contenuta nell’articolo 13-ter, vuole assicurare:

  1. la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato;
  2. il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
  3. la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

Chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Per questo e per altri adempimenti previsti dalla norma, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

È prevista l’automatica ricodificazione come Cin dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano attivato in passato delle procedure di attribuzione per le medesime unità immobiliari e strutture soggette al Cin.

Il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.

Per i locatori la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta, inoltre, la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente

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