AFFITTO SU IMMOBILE RICEVUTO IN COMODATO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/01/2014
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/01/2014
Affittare un immobile ricevuto in comodato presenta delle complicazioni non indifferenti risoluzione 394/2008
Secondo l'art 26 del Tuir - i redditi fondiari "concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale...".
Il comodato d'uso, è un contratto che trasferisce solo un diritto "personale" di godimento del bene e non anche il possesso in virtù di un diritto "reale", che resta, quindi, in capo al proprietario. Pertanto, se il comodatario, in questo caso la moglie dell'istante, stipula un contratto di locazione, il proprietario-comodante dell'immobile diventa titolare del reddito che ne deriva e quindi soggetto al pagamento della relativa Irpef.
Le cose cambiano nella locazione breve.
Di diverso avviso la cassazione con Ordinanza 3085/2016.
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http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={B846D3F0-FF29-4D3C-8A91-E2925CDFD4E5}
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